
Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy.
Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli; inoltre, i dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l’accesso solo al responsabile del trattamento dei dati (che ben potrà essere anche lo stesso amministratore del condominio).
La ratio della norma
Con la riforma del condominio (legge n. 220/2012), il legislatore è intervenuto nella materia introducendo l’articolo 1122 ter c.c. secondo cui: «le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136» (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
Ovviamente tale attività, di installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, deve sempre essere contemperate con il rispetto del diritto alla tutela della privacy del singolo condomino
La tutela della privacy
In materia di installazione di impianti volti a consentire la videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio condominiale, la norma di cui all’art. 1122 ter c.c., va necessariamente coordinata con l’art. 134, D.Lgs. n. 196 del 2003, che riserva al Garante della privacy la promozione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, la cui osservanza costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
Di talché l’installazione di impianti volti a consentire la videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio condominiale deve ritenersi legittima allorquando l’inquadratura riprenda la zona immediatamente di fronte alla porta di casa, ed illegittima allorquando abbia ad oggetto la zona condominiale corrispondente al pianerottolo o alle scale o alle porte d’ingresso degli appartamenti confinanti. (In tal senso Trib. Salerno Ordinanza 30 aprile 2015).