Assemblea condominiale: convocazione, quorum e delibere valide

📅 26 Marzo 2026 ✍️ Diritto Condominiale

Quante firme servono per convocare un’assemblea? Quali maggioranze occorrono per approvare i lavori straordinari? Una guida pratica alle regole dell’assemblea condominiale dopo la riforma del 2012. TESTO: L’assemblea condominiale è l’organo sovrano del condominio: approva il bilancio, decide i lavori, nomina e revoca l’amministratore. Conoscerne le regole è fondamentale sia per i condomini che per chi amministra lo stabile.

La convocazione: chi può farlo e come

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dall’amministratore almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto (art. 1130, n. 10, c.c.). L’assemblea straordinaria può essere convocata: – Dall’amministratore in qualsiasi momento lo ritenga necessario – Da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data fissata, via raccomandata, PEC o consegna a mano con firma. Deve indicare l’ordine del giorno in modo preciso: le delibere su argomenti non all’ordine del giorno sono annullabili.

I quorum deliberativi

La legge distingue tra prima e seconda convocazione e tra le diverse tipologie di delibere. In prima convocazione sono necessari i condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell’intero edificio (500 millesimi) e la maggioranza dei partecipanti al condominio. In seconda convocazione (che può essere fissata lo stesso giorno, ma almeno un’ora dopo) i quorum si abbassano: – Approvazione del rendiconto e questioni ordinarie: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore (334 millesimi) – Lavori straordinari di notevole entità: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore (500 millesimi) – Innovazioni voluttuarie o di lusso: voto favorevole di quattro quinti dei partecipanti e quattro quinti del valore

Le delibere annullabili e nulle

Non tutte le delibere invalide hanno lo stesso regime. Le delibere nulle (es. quelle che ledono diritti individuali dei condomini o sono contrarie all’ordine pubblico) possono essere impugnate senza limiti di tempo. Le delibere annullabili devono invece essere impugnate entro trenta giorni: dalla data della delibera per i condomini presenti, dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti.

Il verbale dell’assemblea

Il verbale deve essere redatto durante l’assemblea e firmato dal presidente e dal segretario. Deve riportare fedelmente i punti discussi, le votazioni e il loro esito con indicazione dei millesimi. Una copia deve essere inviata a tutti i condomini entro trenta giorni. Per assistenza nella gestione delle assemblee o per qualsiasi dubbio sulle delibere condominiali, contattaci.
← Articolo precedente
Il condomino moroso: come recuperare le quote non pagate
Articolo successivo →
Lavori straordinari in condominio: chi paga e come si decide

Hai bisogno di assistenza condominiale?

Contattaci per una consulenza gratuita — rispondiamo entro 24 ore.

Avv. Gianluigi Grillo

Amministratore di condominio con oltre 30 anni di esperienza nel diritto civile e condominiale.

Scopri lo studio

Altri articoli

Tutti gli articoli →

Argomenti

  • Amministrazione Condominiale (2)
  • Diritto Condominiale (2)